FAQ

  • Il bullismo è una forma di aggressione di tipo fisico o psicologica che viene messa in atto da persone prepotenti e ripetuta nel tempo mentre il cyber bullismo è a tutti gli effetti una forma di violenza messa in atto da una o più persone reiterata nel tempo utilizzando tecnologie digitali
  • Si parte dall’assunto che la vittima è aggredita dal bullo perché percepita in modo diverso dagli altri, ad esempio è di un’altra religione, è obeso, ha apparecchio dentale, ha una personalità debole, tende all’isolamento)
  • Alcuni indicatori sono rappresentati da fobie non giustificate, eccessi di rabbia, un rendimento scolastico declinante nel tempo, difficoltà nel risolvere problemi, disturbi psicosomatici, l’evitare il contatto oculare …
  • La vittima tende poi a sperimentare una serie di emozioni come rabbia (indirizzata generalmente sui genitori e i familiari), vergogna, sensi di colpa e paura costanti
  • L’ascolto della persona sulla sua sofferenza
  • Dovremmo provare ad aiutare la vittima in un percorso innanzitutto di comprensione delle proprie emozioni e del fenomeno del bullismo con parole semplici
  • Fargli capire che non è l’unico che si trova ad affrontare il bullismo perché la consapevolezza che altri si trovano nella stessa situazione aita a gestire le emozioni
  • Contrastare il senso di colpa
  • Favorire la condivisione con qualcuno di cui si fidano

Più in generale rivolgersi ad enti, associazioni del territorio che promuovono progetti volti al supporto delle vittime.

  • Anche se la normativa prevede per i bulli conseguenze e condanne a lavori socialmente utili, l’aggressore ha l’assoluta necessità di un percorso terapeutico atto a recuperare la relazione con i coetanei; da sola una punizione legale non è sufficiente alla soluzione dei problemi, senza un percorso che porti ad una presa di coscienza della gravità del fatto
  • Sì, esiste una correlazione fra lo sviluppo dell’aggressività del bullo e i casi di violenza domestica ai quali si assiste come spettatore o, in altri casi, sono vissuti in prima persona; anche l’assenza di attenzione da parte della famiglia può scatenare atteggiamenti di bullismo
  • Sì, una delle cause dell’abbandono è proprio il bullismo che insistendo su persone timide ed introverse e perciò vittime di scherno dei compagni; più vengono derisi e presi di mira, più aumenta la loro disillusione nei confronti del sistema scolastico che preferiscono abbandonare precocemente per evitare ulteriori sofferenze, passando spesso all’isolamento sociale
  • Sì, il ripetersi delle aggressioni in tutte le loro forme ai danni di una vittima che, in generale è una persona sensibile, tranquilla, incapace di comportamenti decisi, genera una bassa autostima e un’opinione negative di sé stesso, portandola a valutare e, nei casi peggiori, ad atti estremi veri e propri
  • Sì, studi dimostrano che i danni psicologici possono ripercuotersi negli anni anche sul bullo e non solo sulle vittime; la perdita del posto di lavoro, tossicodipendenza e criminalità sono possibili effetti nell’età adulta (fonte studio 2013 - Association for Psychological Science)
  • Tendenzialmente si vede una maggiore diffusione del bullismo fisico fra i ragazzi, mentre le ragazze sono maggiormente vittime di bullismo indiretto
  • Posso chiedere l’oscuramento in caso di mancata presa in carico entro 48 ore di una mia istanza per rimozione o blocco dei dati personali del minore
  • Rivolgersi subito ad un Avvocato
  • Contattare immediatamente il titolare o gestore del sito internet o social media a cui inviare un’istanza per l’oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi altro dato personale del minore. In caso di mancata presa in carico di blocco dei dati personali entro le quarantotto ore, dobbiamo rivolgerci subito al Garante della Privacy.
  • Facendo appello alla legge 71/2017 si deve contattare immediatamente il titolare o gestore del sito internet o social media a cui inviare un’istanza per l’oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi foto e/o video personale del minore. In caso di mancata presa in carico di blocco delle foto e/o dei video entro le quarantotto ore, dobbiamo rivolgerci subito alle autorità competenti quali il Garante della Privacy
  • Il diritto all’oblio risponde all’esigenza che ognuno di noi può avere di far dimenticare a tutti la propria identità. Poiché le notizie sul web persistono nel tempo a causa dell’indicizzazione automatica, possiamo sempre chiedere la cancellazione o l'aggiornamento di una notizia che ci riguarda pubblicata sulla Rete Di contro, è importante sapere che si può essere dimenticati per determinati fatti o episodi che ci riguardano. Il diritto di tutela della privacy si attua anche attraverso il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
  • Come ampiamente descritto nel sito garanteprivacy.it i Compiti del Garante sono definiti dal Regolamento (UE) 2016/679e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali.
  • IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SI OCCUPA, TRA L'ALTRO, DI:
  • controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
  • collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;
  • esaminare reclami;
  • (nel caso di trattamenti che violano le disposizioni del Regolamento) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento e ingiungere di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;
  • adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • Le normativi applicabili sono contenute nella legge nr. 71/2017 emessa il 29 maggio 2017 ed in vigore dal 12 giugno dello stesso anno
  • Sì, nella stessa legge che tratta i temi del bullismo (Legge nr. 71/2017 emessa il 29 maggio 2017 ed in vigore dal 12 giugno dello stesso anno) sono previste normative specifiche per il cyberbullismo
  • Si, la legge già nel suo titolo“ Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo” identifica chiaramente il suo ambito di applicazione
  • Si, la legge già nel suo titolo“ Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo” identifica chiaramente il suo ambito di applicazione
  • La legge 71/217 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” per come è stata redatta consente di rifarsi a diverse fattispecie di reato quali la:
    • diffamazione per l’invio di messaggi denigratori anche in forma aggravata perché le forme di interazione sul web costituiscono “mezzi di pubblicità” in grado di provocare una più ampia diffusione del contenuto diffamatorio, giustificando così un più severo trattamento sanzionatorio.
    • molestia o disturbo alla persona in caso appunto di messaggi molesti e minatori, o il delitto di minaccia
    • nel caso in cui tali condotte proseguano in maniera sistematica e determinino un significativo pregiudizio alla serenità della persona offesa, si potrebbe ipotizzare l’integrazione del reato di atti persecutori
    • il reato di sostituzione di persona  applicabile nel caso in cui il bullo, nascondendosi dietro un account o un nickname, navigando su internet, si spacci per un’altra persona al fine di far ricadere poi su quest’ultima eventuali conseguenze negative
    • se il fatto è commesso a seguito del furto delle credenziali di accesso ad un determinato servizio di comunicazione elettronica, potrebbe inoltre essere contestato il delitto di accesso abusivo a sistema informatico
    • è stato istituito un delitto che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Altri reati configurabili possono essere individuati in quello di trattamento illecito di dati, in quello interferenze illecite nella vita privata, in quelli di estorsione , allorché siano presenti anche profili di aggressione al patrimonio della vittima; e da ultimo, applicabile in casi di eccezionale gravità, si può arrivare ad ipotizzare addirittura il delitto di istigazione al suicidio

  • Ogni condotta riconducibile al fenomeno del cyberbullismo  può di fatto arrecare pregiudizi alla persona che ne è vittima, valutabili sotto tutti i profili che compongono le categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale.
  • Per ottenere tale giustizia si deve adire il Tribunale Civile con l’assistenza di un Avvocato
  • Una forma di intervento dell’autorità pubblica per interrompere il più rapidamente possibile condotte aggressive che non hanno ancora dato luogo ad un vero e proprio procedimento penale. La normativa prevede che “fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne”, se gli episodi sono segnalati al Questore, costui può convocare l’autore, se minore e avendo raccolto maggiori informazioni sulla fattispecie, con la presenza del genitore o di un tutore, per ammonirlo in forma orale e invitarlo a “tenere una condotta conforme alla legge”.
  • Sì, essere vittime di bullismo può produrre conseguenze psicologiche negative quali, ad esempio, la tendenza ad isolarsi, un graduale abbassamento del livello di autostima, disturbi del sonno e la possibile comparsa di disturbi psicosomatici. Inoltre si accentuano i fattori di rischio dello sviluppo di disturbi psichiatrici tra i quali l’ansia, disturbi umorali e quelli alimentari.
  • Oltre all’attività legislativa che ha portato alla definizione ed approvazione della legge 71/20217 sono molte le iniziative messe in campo sia centralmente dallo Stato, sia localmente dalle Istituzioni sul territorio attraverso campagne ed eventi di sensibilizzazione.
  • Attività di indagine sono costantemente svolte dalle Forze dell’Ordine, in particolare dai nuclei di Polizia Postale
  • Il Dipartimento delle politiche per la Famiglia gestisce il servizio Emergenza Infanzia, contattabile anche sul sito 114.it e la relativa App, servizio rivolto a tutti coloro che vogliano segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti.
  • Sono previste responsabilità puntuali degli organi scolastici che, a vario titolo, sono operanti nella prevenzione e contrasto del fenomeno, attività su cui il Dirigente Scolastico deve coinvolgere tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare chi lavora nell’area informatica per l’utilizzo sicuro della rete a scuola. Deve poi individuare con il Collegio dei Docenti un referente per il bullismo/il cyberbullismo che ha una lunga serie di obiettivi, di cui uno dei principali è promuovere la conoscenza del bullismo e del cyberbullismo  attraverso progetti d’istituto che coinvolgano genitori, docenti, studenti e tutto il personale
  • Tutte le componenti scolastiche (alunni, docenti, collegio docenti, consiglio di classe, genitori) sono comunque coinvolte a vario titolo e con obiettivi diversi al contrasto e alla prevenzione
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